Comune di Lama dei Peligni

Provincia di Chieti

 

 

 

 

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

(Provincia di Chieti)

 

REGOLAMENTO

per l’esecuzione di lavori ed acquisto beni e servizi in economia

- Art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 –

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2007)

 

 

 

INDICE

 

TITOLO         I                      -           NORME GENERALI

 

 

Art. 1                          Ambito di applicazione

Art. 2                          Quadro normativo di riferimento

Art. 3                          Valori limiti di applicazione

Art. 4                          Svolgimento delle gare

Art. 5                          Procedure di affidamento ordinarie

Art. 6                          Convenzioni di spesa

Art. 7                          Elenco fornitori e prestatori di opere e servizi

Art. 8                          Ordini di servizio del responsabile del settore

 

 

 

 

TITOLO         II                     -           NORME SPECIFICHE PER ACQUISIZIONE IN

                                                           ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

 

Art. 9                          Procedure di affidamento straordinarie

 

 

 

 

TITOLO         III                   -           NORME SPECIFICHE PER LAVORI

 

Art. 10                        Tipologia d’intervento

Art. 11                        Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

Art. 12                        Contabilità e liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario

Art. 13                        Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Art. 14                        Contabilità e liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario

Art. 15                        Perizie suppletive variante e nuovi prezzi

Art. 16                        Intervento d’urgenza e di somma urgenza

Art. 17                        Rinvio alle leggi e regolamenti

Art. 18                        Entrata in vigore      

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

 

  1. Sono attribuibili in economia, nei limiti degli importi indicati nel presente Regolamento, tutti i lavori, le provviste e le prestazioni di servizio rivolti ad assicurare la miglioria, il potenziamento, l’estensione, il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione ed in genere, il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, infrastrutture di rete, beni mobili e attrezzature comunali, ivi comprese le prestazioni professionali, la consulenza, i noli e le prestazioni d’opera necessarie;

 

  1. Sono altresì attribuibili in economia tutte le spese di funzionamento generale, per la sicurezza, per la formazione e per l’addestramento del personale, per canoni e autorizzazioni, assicurazioni, tasse imposte e diritti erariali vari;

 

  1. A titolo esemplificativo possono essere eseguiti in economia le seguenti opere o provviste:

 

a)      Lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, complementi, estensioni, adattamenti e riparazioni dei beni comunali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché di beni pertinenti il patrimonio dell’Amministrazione;

b)      Lavori ordinari di conservazioni, manutenzione adattamenti e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, dati in locazione, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;

c)      Locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento di corsi e concorsi indetti dall’Amministrazione e per l’attività di convegno, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali demaniali o patrimoniali sufficienti o idonei;

d)      Spese relative all’organizzazione e alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali;

e)      Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad altre agenzie di informazione;

f)        Spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l’Amministrazione non possa provvedervi con proprio personali da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;

g)      Lavori di stampa, tipografia, qualora ragione di urgenza lo richiedano e qualora sia impossibile provvedere direttamente. Per quanto attiene la modulistica necessaria per i vari uffici e servizi, la fornitura potrà essere richiesta a ditte notoriamente specializzate operanti nel ramo;

h)      Spese postali, telefoniche e telegrafiche;

i)        Spese di rappresentanza;

j)        Acquisto di mobilio d’ufficio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;

k)      Noleggio di macchine da stampa da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo per microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;

l)        Materiale di consumo per il funzionamento delle macchine di cui al precedente punto k) e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature, comprese quelle elettroniche installate presso i vari uffici e spese per la loro manutenzione;

m)    Riparazione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori di autoveicoli e mezzi d’opera in dotazione agli uffici, il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, il pagamento di premi di assicurazione per gli autoveicoli ed i mezzi d’opera di cui sopra;

n)      Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

o)      Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radio telefonici, fotografici, radio telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora per elaborazione dati;

p)      Acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di programmi informatici (software);

q)      Spese per corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché per i concorsi indetti dall’Amministrazione;

r)       Acquisto di materiali ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi;

s)       I lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

t)        Acquisto manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio, e per la protezione civile;

u)      Acquisto di veicoli, attrezzature e mezzi d’opera, usati o nuovi;

v)      Provviste di combustibili, carburanti, lubrificanti e di altro materiale di consumo;

w)    Spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e energia elettrica, anche mediante l’acquisto di macchine e relative spese;

x)      Spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

y)      Spese per servizi legali e servizi di consulenza finalizzati all’acquisizione di finanziamenti;

z)       Provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

aa)   Lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;

bb)  Provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all’appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurane l’esecuzione nel tempo previsto, i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell’appaltatore;

cc)   Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti, con lo sgombero dei relativi materiali;

dd)  Lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

ee)   Ogni lavoro da eseguire d’urgenza, quando non vi sia il tempo e/o il modo di procedere all’appalto o alla trattativa privata;

ff)      I lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del sindaco

gg)   Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a 100.000,00 Euro.

 

 

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

 

Art. 125 del D. Lgs. 163/2006

 

 

Art. 3 – VALORI LIMITI DI APPLICAZIONE

 

  1. con riferimento alla normativa di cui al precedente art. 2 il presente Regolamento disciplina l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e prestazione di servizi con i seguenti limiti di importo, al netto delle imposte:

a)      Lavori: fino a 40.000,00 Euro, per l’esecuzione in amministrazione diretta;

 fino a 100.000,00 Euro per cottimi fiduciari;

b)      Forniture e servizi: fino a 100.000,00 Euro.

 

 

Art. 4 – SVOLGIMENTO DELLE GARE

 

  1. Il ricorso all’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi secondo il presente Regolamento è disposto dal Responsabile del settore competente in relazione alla convenienza e tipologia dell’esecuzione stessa;
  2. Lo stesso Responsabile, fatte salve le eccezioni previste da leggi o da regolamenti comunali, provvede alla eventuale nomina di commissioni giudicatrici, che potranno essere integrate anche da esperti esterni all’uopo incaricati;
  3. Le modalità speciali di espletamento della gara sono indicate nella lettera d’invito.

 

Art. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ORDINARIE

 

  1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta sia al cottimo fiduciario, l’affidamento degli interventi avviene di norma mediante gara informale;
  2. Il responsabile del settore competente effettua, sotto la propria responsabilità ed avvalendosi dei responsabili dei procedimenti preposti, le necessarie indagini di mercato, gare esplorative o gare ufficiose, con le seguenti modalità  e limiti di importo:
    1. PER LAVORI:

fino a 40.000,00 Euro è ammesso l’affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate, e con richiesta di almeno un preventivo, anche a mezzo telefax, e-mail o telefonico, e con successiva presentazione di offerta  scritta, eventualmente anticipata via fax; saranno osservati i criteri di rotazione nell’individuazione delle ditte, qualora le condizioni di celerità e convenienza lo consentano, le predette ditte devono possedere i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le procedure ordinarie di scelta del contraente, desunti da ricerche di mercato, successivamente attestati dalla ditta stessa mediante autocertificazione da presentarsi contestualmente all’offerta e verificati dopo l’aggiudicazione dal competente responsabile;

da 40.001,00 Euro a 100.000,00 Euro è ammesso l’affidamento previa richiesta scritta di preventivo ad almeno cinque ditte, anche a mezzo telefax o e-mail, contenente tutte le indicazioni necessarie sui lavori richiesti, come previsto nel successivo art. 11, e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione; le ditte interessate a rispondere alla richiesta di offerta devono presentare tale offerta per iscritto in busta chiusa e sigillata; le predette ditte devono possedere i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le procedure ordinarie di scelta del contraente desunti da ricerche di mercato, successivamente attestati dalla ditta stessa mediante autocertificazione da presentarsi contestualmente all’offerta e verificati dopo l’aggiudicazione dal competente responsabile;

 

    1. Per SERVIZI E FORNITURE:

fino a 20.000,00 Euro è ammesso l’affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate, e con richiesta di almeno un preventivo, anche a mezzo telefax, e-mail o telefonico, e con successiva presentazione di offerta scritta, eventualmente anticipata via fax; saranno osservati i criteri di rotazione nell’individuazione delle ditte, qualora le condizioni di celerità e convenienza lo consentano; le predette ditte devono possedere i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le procedure ordinarie di scelta del contraente, desunti da ricerche di mercato, successivamente attestati dalla ditta stessa mediante autocertificazione da presentarsi contestualmente all’offerta e verificati dopo l’aggiudicazione dal competente responsabile;

 

Da 20.001,00 Euro a 100.000,00 Euro è ammesso l’affidamento previa richiesta scritta di preventivo ad almeno cinque ditte, anche a mezzo telefax o e-mail, contenente tutte le indicazioni necessarie per le prestazioni richieste, e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione; le ditte interessate a rispondere alla richiesta di offerta devono presentare tale offerta per iscritto in busta chiusa e sigillata; le predette ditte devono possedere i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure ordinarie di scelta del contraente, desunti da ricerche di mercato, successivamente attestati dalla ditta stessa mediante autocertificazione da presentarsi contestualmente all’offerta e verificati dopo l’aggiudicazione dal competente responsabile;

  1. Per i lavori, servizi e forniture fino a 10.000,00 Euro, I.V.A. esclusa, il rapporto contrattuale si perfeziona con la comunicazione dell’accettazione dell’offerta-preventivo da parte del Responsabile del settore competente ed a seguito di apposito contratto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’offerta da parte del Responsabile del settore competente, a seguito di apposita determinazione.

 

 

Art. 6 – CONVENZIONI DI SPESA

 

  1. Il Responsabile dell’ Area può stipulare convenzioni di acquisto con ditte fornitrici, definendo condizioni e sconti da applicare sui listini a base di gara;
  2. Le procedure di affidamento sono quelle previste nel precedente art. 5 con riferimento agli importi massimi di fornitura definiti per le singole convenzioni d’acquisto;
  3. Con gli stessi criteri il Responsabile del settore stipula convenzioni per esecuzione di lavorazioni, noli e prestazioni d’opera per la realizzazione di lavori o manutenzioni a cottimo fiduciario o miste, parte in diretta amministrazione e parte a cottimo fiduciario;
  4. L’elenco delle ditte convenzionate viene ufficializzato annualmente con apposite determinazioni;

 

 

 

 

 

Art. 7 – ELENCO FORNITORI E PRESTAORI DI OPERE E SERVIZI

 

  1. Ciascuna Area può avvalersi, ai fini dell’espletamento delle procedure di acquisizione, di un elenco indicativo, costituito su base storica, di fornitori e prestatori d’opera che viene aggiornato di norma ogni anno, contenente le informazioni ritenute utili per gli affidamenti;
  2. L’aggiornamento è operato a seguito di una preventiva ricerca di mercato operata da ciascun settore o a seguito di richiesta di inclusione di potenziali fornitori e prestatori di servizi e previo riscontro di qualificazione, qualora necessaria per legge; particolare attenzione sarà rivolta alle norme nazionali e comunitarie in merito alla certificazione dei fornitori;
  3. L’elenco è integrabile comunque in qualsiasi momento qualora si riscontri la necessità od opportunità in relazione alle esigenze e il Comune ha la più ampia facoltà di utilizzo dei nominativi disponibili.

 

 

Art. 8 – ORDINI DI SERVIZIO DEL RESPONSABILE DELL’ AREA

 

  1. E’ facoltà del Responsabile dell’ Area, con proprie disposizioni di servizio, definire nel rispetto del presente Regolamento le procedure e le competenze, ove non contrattualmente previste, necessarie all’esecuzione delle spese indicando i responsabili dei procedimenti e della formazione degli atti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

NORME SPECIFICHE PER ACQUISIZIONE

 IN ECONOMIA DI BENI  E SERVIZI

 

Art. 9 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO STRAORDINARIE

 

  1. Al di fuori delle procedure ordinarie di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi di cui al precedente  art. 5, il ricorso all’acquisizione in economia degli stessi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a)      Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o di danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b)      Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

c)      Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d)      Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

NORME SPECIFICHE PER  LAVORI

 

Art. 10 – TIPOLOGIE D’INTERVENTO E MODALITA’ ESECUTIVE

 

  1. Nel rispetto dell’ambito di applicazione dell’art. 1 e fatti salvi i casi di affidamento con procedure straordinarie di cui all’art. 6, possono essere eseguite in economia le tipologie di lavori definite dall’art. 125 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e di seguito elencate, il cui importo complessivo non sia superiore ai limiti di legge di cui al quinto comma dell’articolo succitato:
    1. Manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile ricorrere alle forme e procedure previste dagli art. 55, 121 e 122 del D. Lgs. 163/2006;
    2. Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 40.000,00 Euro;
    3. Interventi non differibili, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
    4. Lavori non differibili, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
    5. Lavori necessari per la compilazione di progetti;
    6. Completamento di opere o impianti in seguito alla risoluzione del contratto o in danno all’Appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori medesimi.

 

Art. 11 – LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

 

  1. Nel caso di affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, la lettera di richiesta alle ditte dei preventivi-offerta deve contenere:
    1. L’indicazione degli interventi da effettuare;
    2. Le modalità di scelta del contraente (cottimo fiduciario)
    3. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori (e per le consegne delle forniture e/o servizi compresi nell’appalto);
    4. Le modalità di pagamento;
    5. Le penalità da applicarsi in caso di ritardi, da accertate con regolare verbale, e la facoltà per l’amministrazione di provvedere d’ufficio, con tutti gli oneri a carico dei cottimisti, qualora questi si renda inadempiente agli obblighi assunti;
    6. La comunicazione del diritto della Stazione appaltante di risolvere il contratto, con semplice denuncia scritta da parte dei Responsabili del Procedimento, per inadempimento dei cottimi sta agli obblighi contrattuali, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti;
    7. La richiesta del rispetto delle norme per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni e quelle delle assicurazioni sociali;
    8. La richiesta della dimostrazione del possesso di adeguata polizza generale di RCT (responsabilità civile verso terzi) per l’attività propria, a copertura dei lavori richiesti;
    9. Indicazione della necessità di contratto;
    10. Indicazione della necessità di cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di contratto;
    11. Ogni altra indicazione ritenuta necessaria dal Responsabile del procedimento;

 

 

 

 

  1. La Determinazione di approvazione del cottimo verso la ditta affidataria deve indicare:

a)      Elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b)      I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelli a corpo;

c)      Il termine per l’ultimazione dei lavori;

d)      Le modalità di pagamento;

e)      Le penali per eventuali ritardi e il diritto della Stazione appaltante di risolvere il contratto, con semplice denuncia scritta da parte del Responsabile del Procedimento, per inadempimento del cottimista.

 

Art. 12 – CONTABILITA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE

                COTTIMO FIDUCIARIO

 

  1. La registrazione della contabilità relativa ai lavori a cottimo fiduciario sarà proporzionata all’entità dei lavori stessi, e potrà avvenire anche mediante la compilazione di un “libretto delle misure”, nel quale saranno indicati i lavori eseguiti per le esatte quantità e qualità insieme all’elenco dei materiali acquistati e/o utilizzati durante le fasi di esecuzione; in base a questo libretto delle misure potranno essere emessi gli Stati di Avanzamento dei lavori e gli eventuali certificati di pagamento in acconto (se previsti) ed il Certificato di saldo;
  2. Il responsabile del procedimento in funzione dell’entità dei lavori potrà compilare altresì una relazione nella quale indica:

a)      I dati relativi al progetto-preventivo ed i relativi finanziamenti;

b)      Le eventuali perizie suppletive;

c)      L’impresa che ha assunto il cottimo;

d)      L’andamento e sviluppo dei lavori;

e)      Le eventuali proroghe autorizzate;

f)        Le assicurazioni degli operai;

g)      Gli eventuali infortuni;

h)      I pagamenti in acconto (qualora ve ne siano);

i)        Lo stato finale ed il credito dell’impresa;

j)        I periodi di collaudo;

k)      Le eventuali riserve;

l)        L’attestazione di regolare esecuzione dei lavori.

  1. I pagamenti sono liquidati in base a stati di avanzamento o in unica soluzione, mediante determinazioni del responsabile del settore;
  2. la procedura di cui al commi precedenti può essere semplificata, riducendosi ad un resoconto complessivo da inserire nell’atto di liquidazione, in funzione della semplicità e dello scarso importo economico dei lavori affidati, da valutarsi da parte del Responsabile dell’ Area.

 

Art. 13 – LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

 

  1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il responsabile dell’Area o il tecnico da questi incaricato, provvede eventualmente all’acquisto del materiale e dei mezzi d’opera necessari, nonché anche all’eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti;
  2. i materiali, attrezzi impiegati, mezzi d’opera e di trasporto necessari, sono forniti in base a buoni d’ordine firmati dal responsabile dell’Area o dal tecnico da questi incaricato, e dovranno essere restituiti a corredo della fattura/e in sede di liquidazione.

 

 

Art. 14 – CONTABILTA’ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

 

  1. I pagamenti sono effettuati mediante determinazioni dei Responsabili di Area, a fronte delle fatture pervenute unitamente ai buoni d’ordine di cui al precedente art. 13.

 

Art. 15 – PERIZIE SUPPLETIVE DI VARIANTE E NUOVI PREZZI

 

  1. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori in economia, si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del responsabile del settore, conformemente alle vigenti norme;
  2. In nessun caso lo spesa complessiva dell’intervento in economia può superare il limite dei 100.000,00 Euro, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra della discrezionalità del direttore dei lavori/responsabile del procedimento.
  3. Quando, nel corso dell’esecuzione dei lavori, risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi verranno determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella Perizia progetto per lavori similari, oppure ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi saranno approvati con apposito atto del Responsabile  dell’Area.

 

Art. 16 – INTERVENTI D’URGENZA E DI SOMMA URGENZA

 

  1. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere “d’urgenza”, questa deve risultare da apposito verbale compilato dal Responsabile dell’Area e  tale verbale dovrà indicare i motivi dell’urgenza, le cause che la hanno revocata e la descrizione dei lavori necessari per rimuoverla;
  2. Nei casi in cui si debba provvedere con “somma urgenza”, il Responsabile dell’Area può disporre, contemporaneamente alla compilazione del verbale di cui al comma precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite massimo di 100.000,00 euro, o comunque nel limite necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio.
  3. L’esecuzione dei lavori per “somma urgenza” può essere affidata in forma diretta a una o più imprese individuate dal Responsabile dell’Area; entro 10 giorni dall’affidamento, verrà redatto apposito verbale con la perizia giustificativa.

 

Art. 17 – RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

 

  1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi e regolamenti in materia.

 

Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

 

  1. Il presente  Regolamento entrerà in vigore, in esecuzione dell’art. 89 del vigente Statuto comunale, il giorno successivo al compimento della seconda affissione all’Albo Pretorio Comunale.