Comune di Lama dei Peligni

Provincia di Chieti

 

UFFICIO TRIBUTI:

 

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

 

n. 2  in data  29/3/2007

 

 

 

 


 

 

I N D I C E

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.   1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art.   2 – Regolamenti tributari specifici

Art.   3 – Limiti dei regolamenti

 

 

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

 

Capo I

Gestione delle entrate

 

Art.   4 – Forma di gestione delle entrate

Art.   5 – Funzionario responsabile del tributo

Art.   6 – Soggetti responsabili delle Entrate non tributarie

Art.   6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art.   8 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

 

Capo II

Denunce e controlli

 

Art.  9 – Dichiarazioni e denunce

Art. 10 – Attività di controllo

Art. 11  – Conoscenza degli atti, verifiche, ispezioni

Art. 12 – Avviso di accertamento

Art. 13 – Notificazione degli atti

 

Capo III

Riscossione e rimborsi

 

Art. 14 – Riscossione ordinaria

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento

Art. 17 – Rimessione in termini

Art. 18 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

Art. 19 – Rimborsi

Art. 20 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

 

Capo IV

Compensazione tra crediti e debiti

 

Art. 21 – Compensazione

Art. 22 – Divieti

Art. 23 – Dichiarazione di compensazione

Art. 24 – Controllo delle dichiarazioni

 

Capo V

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

 

Art. 25 – Criteri generali

Art. 26 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

Art. 27 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art. 28 – Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali

Art. 29 – Limiti di esenzione per rimborsi

 

Capo VI

Sanzioni

 

Art. 30 – Criteri generali per la graduazione della sanzione

Art. 31 – Ravvedimento

 

 

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

 

Art. 32 – Contenzioso

 

Capo I

Interpello

 

Art. 33 – Diritto di interpello

Art. 34 – Presentazione dell’istanza di interpello

Art. 35 – Contenuto dell’istanza di interpello

Art. 36 – Risposta dell’ufficio tributi all’istanza di interpello

Art. 37 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello

 

Capo II

L’autotutela

 

Art. 38 – Istituto dell’autotutela. Presupposti

Art. 39 – Ambito di applicazione dell’autotutela

Art. 40 – Limiti all’esercizio dell’autotutela

Art. 41 – Sospensione degli atti

 

Capo III

Accertamento con adesione

 

Art. 42 – Istituto dell’accertamento con adesione

Art. 43 – Ambito di applicazione dell’istituto

Art. 44 – Attivazione del procedimento di definizione

Art. 45 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale

Art. 46 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 47 – Effetti dell’istanza di accertamento con adesione

Art. 48 – Esame dell’istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

Art. 49 – Procura

Art. 50 – Contraddittorio

Art. 51 – Atto di accertamento con adesione

Art. 52 – Modalità di versamento. Rateizzazione

Art. 53 – Perfezionamento dell’adesione

Art. 54 – Effetti della definizione

Art. 55 – Riduzione delle sanzioni

Art. 56 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione

Art. 57 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

 

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 58 – Norme transitorie

Art. 59 – Norme finali

Art. 60 – Entrata in vigore

 

 


 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

 

1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista:

ü       dagli articoli 117[1] e 119[2] della Costituzione;

ü       dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[3];

ü       dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[4];

ü       dall’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449[5].

 

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

 

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

 

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

 

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

 

Art. 3 - Limiti dei regolamenti

 

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d’imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

 

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell’apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

 

4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

 

 

 


 

 

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

 

 

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

 

 

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

 

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall’art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446[6], perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

 

2. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:

a)   una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l’andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;

b)   un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;

c)   l’indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.

 

3. E’ necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:

a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna, anche parziale, o viceversa;

b) confermare la modalità di gestione esterna in occasione dell’affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica;

c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, ecc.

 

4. L’affidamento a terzi della gestione dell’entrate tributarie ai soggetti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 53 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:

a)   la qualità del servizio svolto;

b)   gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;

 

5. In ogni caso l’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

 

Art. 5 - Funzionario responsabile del tributo

 

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

 

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l’Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale[7]. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza;

 

3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

a)   cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:

b)   sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno;

c)   appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;

d)   dispone i rimborsi;

e)   concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;

f)   cura il contenzioso come disposto dall’articolo 34;

g)   esercita, all’occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;

h)   in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;

i)    ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l’attività impositiva;

l)    compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

 

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell’ufficio tributi.

 

Art. 6 - Soggetti responsabili delle Entrate non tributarie

 

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del servizio" designato dalla giunta comunale.

 

2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:

       — del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;

       — del rispetto del presente regolamento.

 

3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.

 

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia affidato a terzi, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Funzionario Responsabile vigila sull’osservanza della relativa Convenzione di affidamento.

 

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

 

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.

 

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l’equilibrio economico-finanziario della gestione[8].

 

 

Art. 8 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

 

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

 

2. L’Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

 

 

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

 

 

Art. 9 - Dichiarazioni e denunce

 

1. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l’uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

ü       l’indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale;

ü       i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;

ü       ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;

ü       la firma per sottoscrizione.

 

2. La dichiarazione/comunicazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

 

3. L’Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni/comunicazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero dell’iscrizione a ruolo dei tributi.

 

 

Art. 10 - Attività di controllo

 

1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L’attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

 

2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

 

3. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

 

4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all’incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

 

5. Ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario del comune e per incentivarne l’attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all’ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell’esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all’ammontare dell’evasione recuperata.

 

 

Art. 11 - Conoscenza degli atti[9], verifiche, ispezioni

 

1. L’Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa[10].

 

2. Salvo casi di necessità e urgenza, l’Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell’Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.

 

3. Nell’ambito delle attività di controllo l’Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria.

 

 

Art. 12 - Avvisi di accertamento

 

1. L’attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.

 

2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull’atto medesimo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39[11] e dell’articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549[12]. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

 

 

Art. 13 - Notificazione degli atti

 

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006[13] ovvero tramite l’invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

 

2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall’articolo 2 del D.M. Finanze 8 gennaio 2001[14].

 

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

 

Art. 14 - Riscossione ordinaria[15]

 

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;

b) velocizzino l’acquisizione delle somme riscosse;

c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;

d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

 

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

 

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

 

Art. 15 - Riscossione coattiva

 

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

ü       in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639[16];

ü       mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[17], in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.

 

2. L’ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.

 

 

Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento[18]

 

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

a)      qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari;

b)      quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l’anno di riferimento;

c)      altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

 

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

 

 

Art. 17 - Rimessione in termini[19]

 

1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l’adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

 

 

Art. 18 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

 

1. Su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 2.400,00 e di 24 mesi per importi superiori.

 

2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.

 

3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l’istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

 

4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.

 

5. Qualora il credito sia superiore a € 10.000, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

 

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

a)   il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b)   l’intero importo deve essere immediatamente versato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.

c)   il credito non può più essere rateizzato.

 

7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

ü       qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell’adesione all’accertamento;

ü       qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;

ü       qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;

ü       qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

 

8. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

ü       dall’articolo 54 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;

ü       dall’articolo 48, comma 3, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546[20], per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

 

 

Art. 19 - Rimborsi

 

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione[21].

 

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

a)   le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;

b)   la somma richiesta a rimborso;

c)   le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;

d)   documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;

e)   la firma per sottoscrizione.

 

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

 

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell’importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione[22].

 

5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni[23] dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

 

 

Art. 20 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133[24], nonché dell’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[25], la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento.[26].

 

 

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI[27]

 

 

Art. 21 - Compensazione

 

1. E’ ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.

 

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall’importo dovuto[28]:

-     eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione verticale);

-     eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione orizzontale).

3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.

 

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

 

 

Art. 22 - Divieti

 

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi[29]:

ü       tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;

ü       tributi riscossi mediante concessionari;

ü       intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;

ü       somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

 

 

Art. 23 - Dichiarazione di compensazione

 

1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

a)   le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;

b)   il tributo dovuto al lordo della compensazione

c)   l’indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;

d)   la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l’indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

 

 

Art. 26 - Controllo delle dichiarazioni

 

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

 

2. L’avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all’anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI[30]

 

 

Art. 25- Criteri generali

 

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, iscrizione a ruolo, riscossione o rimborso da parte del comune.

 

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell’ente e del vantaggio economico della riscossione.

 

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall’obbligo di versamento e l’Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

 

 

Art. 26 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

 

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

 

Tributo

Limite[31]

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera)[32]

€ .6,00

Tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche

€. 2,00

Tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento

€. 2,00

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)[33]

€. 2,00

Imposta comunale sulla pubblicità permanente

€. 2,00

Imposta comunale sulla pubblicità temporanea

€. 2,00

Diritto sulle pubbliche affissioni

€. 2,00

 

2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare.

 

 

Art. 27 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari[34]

 

1. Non si fa luogo all’emissione dell’avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l’importo del credito riferito a ciascun periodo d’imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 15,00.

 

2. Qualora l’importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta e per ciascun tributo è ridotto a € 10,00.

 

3. Se l’importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l’intero ammontare.

 

 

Art. 28 - Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali.

 

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l’Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l’opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

ü       spese previste per l’attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);

ü       consistenza della massa attiva;

ü       tempi per ottenere il pagamento;

ü       profili di rischio di una eventuale azione legale.

 

2. E’ considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:

a)      l’importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;

b)      sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l’inconsistenza della massa attiva e l’impossibilità di ottenerne il pagamento.

 

3. L’attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all’accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all’esame del legale rappresentante dell’ente. L’abbandono dell’attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

 

 

Art. 29 - Limiti di esenzione per rimborsi

 

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l’importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:

a)  € 15,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d’imposta;

b)  € 10,00 per rimborsi spettanti più periodi d’imposta.

 

2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l’intero ammontare spettante.

 

 

CAPO VI - SANZIONI

 

 

Art. 30 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

 

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’art. 7 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[35], il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:

a)   applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;

b)   graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall’Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;

c)   graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall’Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all’obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell’obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;

d)   applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.

 

2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell’autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).

 

3. Nell’atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

 

 

Art. 31 - Ravvedimento

 

1. In applicazione della facoltà prevista dall’art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[36] e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

 

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all’Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;

b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;

c) l’importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;

d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

 


 

 

 

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

 

 

Art. 32 - Contenzioso

 

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il comune favorisce, riconoscendone l’utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l’organizzazione dell’attività processuale.

 

2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

a)   esame della giurisprudenza formatasi in materia;

b)   grado di probabilità della soccombenza dell’ente;

c)   convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l’ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

 

3. Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Comunale spetta al Sindaco, la rappresentanza in giudizio dell’ente. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell’ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.

 

4. E’ compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

 

5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l’affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

 

 

CAPO I - INTERPELLO

 

 

Art. 33 - Diritto di interpello[37]

 

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa, volto a conoscere anticipatamente l’orientamento dell’Ufficio Tributi e chiarire il comportamento da tenere in ordine alla medesima questione.

 

 

 

 

Art. 34 - Presentazione dell’istanza di interpello

 

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, può inoltrare all’Ufficio Tributi del comune circostanziata e specifica istanza di interpello in carta semplice, riguardante l’applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.

 

2. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell’interpello.

 

3. L’istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

 

4. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

 

 

Art. 35 - Contenuto dell’istanza di interpello

 

1. L’istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

a)      i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;

b)      la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;

c)      l’esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;

d)      l’indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune relativamente all’istanza di interpello, nonché l’eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;

e)      la firma per sottoscrizione.

 

2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall’istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.

 

3. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

 

 

Art. 36 - Risposta dell’Ufficio Tributi all’istanza di interpello

 

1. L’Ufficio Tributi, entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.

 

2. Qualora l’istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all’Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte di quest’ultimo.

 

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all’istanza, l’Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

 

4. Qualora l’istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l’Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota  o comunicato da pubblicare sul sito internet del comune. L’Ufficio tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l’avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell’istanza di interpello.

 

5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell’Ufficio Tributi o da parte dell’amministrazione finanziaria, l’Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell’istanza.

 

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l’Ufficio Tributi può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l’inammissibilità dell’istanza e, di conseguenza, l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 39.

 

 

Art. 37 - Efficacia della risposta all’istanza di interpello

 

1. La risposta dell’Ufficio Tributi all’istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

 

2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all’istanza di interpello entro il termine previsto all’articolo 36, comma 1, si intende che l’Ufficio Tributi concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E’ nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

 

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l’Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L’obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

 

 

CAPO II - L’AUTOTUTELA

 

 

Art. 38 - Istituto dell’autotutela. Presupposti.

 

1. L’esercizio corretto e tempestivo dell’autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.

 

2. Il presupposto per l’esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell’ordinamento nonché di prevenire per tempo l’insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

 

 

Art. 39 - Ambito di applicazione dell’autotutela

 

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l’esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo[38].

 

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

a)   all’annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;

b)   alla revoca d’ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un  nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

 

3. La revoca dell’avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

a)   i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all’importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;

b)   si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell’ente.

 

4. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile del servizio a cui appartiene l’Ufficio Tributario.

 

5. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto. Se è pendente il ricorso, l’atto va trasmesso anche all’organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

 

6. In pendenza di giudizio l’esercizio dell’autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l’ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell’interesse del comune ad attivarsi mediante l’autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

 

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all’annullamento in presenza di palesi illegittimità dell’atto, quali, tra le altre:

a)   errore di persona o di soggetto passivo;

b)   evidente errore logico;

c)   errore sul presupposto del tributo;

d)   doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e)   prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f)   mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g)   errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h)   sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

 

 

Art.  40 - Limiti all’esercizio dell’autotutela

 

1. L’esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

ü       per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);

ü       per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

 

 

Art. 41 - Sospensione degli atti

 

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

 

2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)      obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;

b)      danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell’atto.

 

3. Qualora l’atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, supera l’importo di € 10.000, ovvero qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell’atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all’importo individuato nell’atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione.

 

4. La sospensione dell’atto cessa:

a)      con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;

b)      con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell’atto.

 

5. Il comune rimborsa integralmente  il costo sostenuto per la prestazione della garanzia nel caso in cui l’atto venga annullato totalmente ovvero nel caso in cui la pretesa tributaria venga ridotta ad un importo per il quale non era previsto l’obbligo della garanzia[39].

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE[40]

 

 

Art. 42 - Istituto dell’accertamento con adesione

 

 

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento comunale l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218[41] in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.

 

2. L’accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell’obbligazione tributaria.

 

 

Art. 43- Ambito di applicazione dell’istituto

 

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

 

2. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

 

3. L’accertamento può essere definito con l’adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

 

4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l’istituto dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

 

 

Art. 44- Attivazione del procedimento di definizione

 

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell’Ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento.

 

2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

 

 

 

 

Art. 45 - Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale

 

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l’avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a comparire.

 

2. Nell’invito a comparire il funzionario responsabile specifica:

ü       il tributo;

ü       i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;

ü       gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);

ü       il giorno, l’ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l’instaurazione del contraddittorio.

 

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.

 

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile.

 

 

Art. 46 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

 

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’articolo 47, qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all’Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

 

2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.

 

3. L’impugnazione dell’avviso comporta rinuncia all’istanza di definizione.

 

4. L’iniziativa del contribuente è esclusa qualora l’Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell’accertamento.

 

5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l’istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell’istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l’avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E’ facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell’accertamento con adesione.

 

 

 

 

 

Art. 47 - Effetti dell’istanza di accertamento con adesione

 

1. La presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto in oggetto ai sensi dell’articolo 45, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

 

2. L’istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

 

 

Art. 48 - Esame dell’istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

 

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto.

 

2. E’ inammissibile l’istanza di accertamento con adesione presentata:

a) per la definizione di elementi che esulano dall’ambito di applicazione dell’istituto;

b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;

c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento;

 

3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza il funzionario responsabile:

a)   dichiara l’inammissibilità dell’istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;

b)   formula, anche telefonicamente o telematicamente, l’invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell’accertamento, indicando l’ora, la data ed il luogo della comparizione.

 

 

Art. 49 - Procura

 

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fase del procedimento da un proprio procuratore speciale.

 

2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

 

3. Non è richiesta l’autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche[42].

 

 

Art. 50 - Contraddittorio

 

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell’accertamento.

 

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.

 

3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.

 

4. In sede di contraddittorio per la definizione dell’accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un’attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell’accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell’operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

 

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all’esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

 

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall’incaricato del procedimento.

 

 

Art. 51 - Atto di accertamento con adesione

 

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

 

2. Nell’atto suddetto, oltre all’indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

a)   gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;

b)   i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;

c)   i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;

d)   la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

 

 

Art. 52 - Modalità di versamento. Rateizzazione

 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

 

2. A richiesta dell’interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.500,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:

·         4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 5.000,00;

·         8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00;

·         12 rate trimestrali o 18 rate bimestrali per importi superiori a € 20.000,00[43].

 

3. In tal caso il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere l’immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

 

4. Sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.

 

 

Art. 53 - Perfezionamento dell’adesione

 

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

 

2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l’indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

 

3. In caso di perfezionamento della definizione relativa ad entrate riscosse mediante ruolo (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), l’ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall’atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ovvero, nei casi in cui è previsto avviso bonario, entro il termine di scadenza indicato sull’avviso. In caso di rateizzazione resta in ogni caso fermo l’obbligo di prestare garanzia entro il medesimo termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

 

 

Art. 54 - Effetti della definizione

 

1. L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell’articolo 55, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

 

2. L’intervenuta definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

ü       definizione riguardante accertamenti parziali;

ü       sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

 

3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica dell’avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

 

 

Art. 55 - Riduzione delle sanzioni

 

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all’accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

 

2. L’infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all’accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 56 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione.

 

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

ü       versamento dell’intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;

ü       mancato o tardivo versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata;

ü       mancata prestazione della garanzia.

 

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1 l’Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell’interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.

 

3. Qualora permanga l’interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione, il funzionario responsabile invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di dieci giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

a)      versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;

b)      prestazione della garanzia in caso di rateizzazione;

c)      dichiarazione con la quale il contribuente riafferma la volontà di aderire all’accertamento con adesione.

 

4. Nel caso in cui non sussista l’interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l’Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell’adesione, con la conseguenza che:

·         l’ufficio è legittimato alla notifica dell’avviso di accertamento, in caso di procedimento attivato d’ufficio;

·         la pretesa tributaria formalizzata nell’avviso di accertamento originariamente notificato torna ad essere pienamente efficace e le relative somme saranno riscosse coattivamente.

 

 

Art. 57 - Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione

 

1. L’Ufficio Tributi invita il contribuente alla regolarizzazione di irregolarità riscontrate nel versamento delle singole rate dovute a seguito di rateizzazione, dipendenti da:

a) mancata effettuazione del versamento della rata entro il termine previsto;

b) versamento della rata  in misura inferiore a quella dovuta;

c) tardivo versamento della rata rispetto al termine di scadenza stabilito.

 

2. La regolarizzazione avviene mediante versamento delle eventuali somme ancora dovute, della sanzione del 30% di cui all’articolo 13 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del pagamento. Con la comunicazione viene fornito un congruo termine per adempiere, comunque non inferiore a 20 giorni. Si applicano le riduzioni previste dall’articolo 13, comma 1, lettere a) e b) del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

 

3. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione entro il termine previsto, si provvederà all’escussione della garanzia prestata ed alla irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del d.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471.

 

 


 

 

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

 

Art. 58 - Norme transitorie

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati[44]:

-     il Regolamento generale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 25/2/1999;

-     il Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16/4/1998;

-     il Regolamento in materia di definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente e suo ravvedimento per ulteriori periodi d’imposta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 29/4/1999;

 

 

Art. 59 - Norme finali

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

ü       la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;

ü       il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;

ü       il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

ü       i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;

ü       ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

 

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

 

 

Art. 60 - Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007

 


 

[1] L’articolo 117, comma 2, della Costituzione è il seguente:

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

[2] L’articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione è il seguente:

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio

[3] L’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è il seguente: “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”

[4] L’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) è il seguente: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”

[5] L’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

[6] L’articolo 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) è il seguente:

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[7] Questa scelta si adatta ad enti di medie piccole dimensioni. In ogni caso spetta all’ente adottare la soluzione che meglio si adatta alla propria struttura organica, rispettando, ove possibile, le indicazioni ministeriali fornite in materia.

[8] L’articolo 54 del d.Lgs. n. 446/1997 (Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici ) dispone che: “Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”. Si veda anche l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. Infine l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

[9] Si veda l’articolo 6, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

[10] L’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) è il seguente:

Art. 18 - Autocertificazione

1.(omissis).

2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

[11] L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile

[12]  L’articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

[13] L’articolo 1, commi 158-160, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) sono i seguenti:

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

[14] Decreto del Ministero delle Finanze 8 gennaio 2001 recante “Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero”.

[15] Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

36. Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali.

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

[16] Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 reca “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. In particolare l’articolo 2 dispone che “Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.” Il potere del Pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è stato soppresso dall'art. 229, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 il quale, inoltre, ha disposto che gli atti sono esecutivi di diritto.

[17] Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.

[18] Si veda l’articolo 9, comma 2, legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

[19] Si veda l’articolo 9, comma 1, legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

[20] L’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) è il seguente:

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

[21] Si veda l’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[22] L’articolo 10-bis, legge n. 241/1990 è il seguente: 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.(…omissis…).

[23] Vedi nota 24.

[24] L’articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) è il seguente:

13. Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi.

1. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso di ogni tributo è determinata nell’esercizio del potere di cu i all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile.

2. (omissis)

3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l’applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.

4. (omissis)

[25] L’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) è il seguente:

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Il comma 171 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 prevede che le disposizioni di cui ai commi 161-170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

[26] A decorrere dal 1° gennaio 2004 la misura legale degli interessi di cui all’articolo 1284 del codice civile è pari al 2,5% annuo (DM 1° dicembre 2003), pertanto il tasso di interesse stabilito dal presente articolo, su base annua, deve essere contenuto entro tre punti percentuali di differenza, sia in aumento che in diminuzione.

[27] L’articolo 8 della legge n. 212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente” recepisce in ambito tributario i generali canoni del codice civile sulla estinzione dell’obbligazione per compensazione (art. 1241 c.c.). Tuttavia questo istituto è direttamente applicabile solo nei casi espressamente previsti da specifiche leggi d’imposta, e ciò in virtù della specialità della normativa tributaria rispetto alle comuni disposizioni civilistiche (art. 1246, c. 5, c.c.) oltre che dall’espresso rinvio effettuato dal comma 8 del medesimo articolo 2 della legge n. 212/2000 dell’applicazione della compensazione a decreti attuativi che non sono ancora stati emanati. Allo stato attuale, dunque, ogni ente può decidere se, come, ed entro quali limiti applicare la compensazione ai tributi comunali, prevedendola all’interno del regolamento generale delle entrate (cfr, in tale senso, Corte di Cassazione, sentenze n. 14579 del 20 novembre 2001 e n. 14588 del 20 novembre 2001). Qui di seguito si propone una disciplina dell’istituto della compensazione che, come già detto, ciascun ente potrà liberamente adattare alla propria realtà ed alle proprie esigenze o capacità operative.

[28] Scegliere le opzioni che interessano.

[29] Ogni ente può prevedere limitazioni alla compensazione in base a specifiche esigenze organizzative o gestionali.

[30] L’articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede che “con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato”. Inoltre l’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ha ulteriormente disposto che “Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.”

[31] Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006 nonché dell’articolo 25 della legge n. 289/2002, qualora nulla venga disposto in merito dall’ente locale, si applica il limite minimo di €. 12,00.

[32] Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, il limite per ogni partita da iscrivere a ruolo era fissato in €. 10,33, ai sensi dell’articolo 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si veda in proposito la Ris. Ministero delle Finanze 28 luglio 2000, n. 123/E.

[33] Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, il limite minimo per ogni versamento dell’imposta comunale sugli immobili previsto dall’articolo 6, comma 5, decreto-legge 31 maggio 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, era fissato in €. 2,07.

[34] Il d.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell’articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146” così dispone:

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

[35] L’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) è il seguente:

Articolo 7 – Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

(omissis)

[36] L’articolo 13, comma 5, del d.Lgs. n. 472/1997, è il seguente: “Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.”

[37] Si veda l’articolo 11 della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Con il D.M. 26 aprile 2001, n. 209 è stato approvato il regolamento di attuazione dello Statuto del contribuente relativo alle modalità di esercizio del diritto di interpello.

[38] L’articolo 2-quater, comma 1-ter, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dispone che “Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l’esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.” Per la disciplina dell’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’amministrazione finanziaria è stato emanato il regolamento approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

[39] Si veda l’articolo 8, comma  4, della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti).

[40] Vedi pratica 05.98046 “Accertamento con adesione”.

[41] Il decreto legislativo 17 giugno 1997, n. 218 reca “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”

[42] Si recepisce il contenuto dell’articolo 63 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con l’avvertenza che nel regolamento comunale possono essere previste anche diverse modalità per il conferimento della procura.

[43] Gli importi e gli scaglioni per la rateizzazione proposti nel presente comma possono essere modificati a discrezione dell’ente. Si ritiene in ogni caso opportuno non peggiorare le previsioni contenute nell’articolo 8 del d.Lgs. n. 218/1997, che prevede una rateizzazione massima di 8 rate trimestrali per importi fino €. 51.645,69 (cento milioni di lire) o di 12 rate trimestrali per importi superiori.

[44] Indicare eventuali regolamenti precedentemente adottati che cessano di avere efficacia con l’approvazione del presente regolamento.