UFFICIO TRIBUTI:
REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
(adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2 in data 29/3/2007
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
Art. 3 – Limiti dei regolamenti
TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Capo I
Gestione delle entrate
Art. 4 – Forma di gestione delle entrate
Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo
Art. 6 – Soggetti responsabili delle Entrate non tributarie
Art. 6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
Art. 8 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
Capo II
Denunce e controlli
Art. 9 – Dichiarazioni e denunce
Art. 10 – Attività di controllo
Art. 11 – Conoscenza degli atti, verifiche, ispezioni
Art. 12 – Avviso di accertamento
Art. 13 – Notificazione degli atti
Capo III
Riscossione e rimborsi
Art. 14 – Riscossione ordinaria
Art. 15 – Riscossione coattiva
Art. 16 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
Art. 17 – Rimessione in termini
Art. 18 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
Art. 19 – Rimborsi
Art. 20 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi
Capo IV
Compensazione tra crediti e debiti
Art. 21 – Compensazione
Art. 22 – Divieti
Art. 23 – Dichiarazione di compensazione
Art. 24 – Controllo delle dichiarazioni
Capo V
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
Art. 25 – Criteri generali
Art. 26 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia
Art. 27 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari
Art. 28 – Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali
Art. 29 – Limiti di esenzione per rimborsi
Capo VI
Sanzioni
Art. 30 – Criteri generali per la graduazione della sanzione
Art. 31 – Ravvedimento
TITOLO III
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Art. 32 – Contenzioso
Capo I
Interpello
Art. 33 – Diritto di interpello
Art. 34 – Presentazione dell’istanza di interpello
Art. 35 – Contenuto dell’istanza di interpello
Art. 36 – Risposta dell’ufficio tributi all’istanza di interpello
Art. 37 – Efficacia della risposta all’istanza di interpello
Capo II
L’autotutela
Art. 38 – Istituto dell’autotutela. Presupposti
Art. 39 – Ambito di applicazione dell’autotutela
Art. 40 – Limiti all’esercizio dell’autotutela
Art. 41 – Sospensione degli atti
Capo III
Accertamento con adesione
Art. 42 – Istituto dell’accertamento con adesione
Art. 43 – Ambito di applicazione dell’istituto
Art. 44 – Attivazione del procedimento di definizione
Art. 45 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio comunale
Art. 46 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 47 – Effetti dell’istanza di accertamento con adesione
Art. 48 – Esame dell’istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire
Art. 49 – Procura
Art. 50 – Contraddittorio
Art. 51 – Atto di accertamento con adesione
Art. 52 – Modalità di versamento. Rateizzazione
Art. 53 – Perfezionamento dell’adesione
Art. 54 – Effetti della definizione
Art. 55 – Riduzione delle sanzioni
Art. 56 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione
Art. 57 – Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute a seguito di rateizzazione
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 58 – Norme transitorie
Art. 59 – Norme finali
Art. 60 – Entrata in vigore
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista:
ü dagli articoli 117[1] e 119[2] della Costituzione;
ü dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[3];
ü dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[4];
ü dall’articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449[5].
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
Art. 2 - Regolamenti tributari specifici
1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.
Art. 3 - Limiti dei regolamenti
1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d’imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell’ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell’apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.
TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE
1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall’art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446[6], perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:
a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l’andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
c) l’indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. E’ necessaria una valutazione espressa qualora si intenda:
a) passare da una gestione diretta ad una gestione esterna, anche parziale, o viceversa;
b) confermare la modalità di gestione esterna in occasione dell’affidamento del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica;
c) gestire le entrate tramite convenzione, associazione, ecc.
4. L’affidamento a terzi della gestione dell’entrate tributarie ai soggetti iscritti all’Albo previsto dall’articolo 53 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
a) la qualità del servizio svolto;
b) gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
5. In ogni caso l’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l’Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale[7]. Con la medesima delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza;
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni:
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l’esterno;
c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
d) dispone i rimborsi;
e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
f) cura il contenzioso come disposto dall’articolo 34;
g) esercita, all’occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l’accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;
h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto;
i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l’attività impositiva;
l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile dell’ufficio tributi.
1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al "responsabile del servizio" designato dalla giunta comunale.
2. Il "responsabile del servizio" è responsabile unico:
— del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
— del rispetto del presente regolamento.
3. Sono di competenza del funzionario responsabile anche tutti gli atti relative alle riscossioni coattive ed al contenzioso, fermo restando la competenza della giunta comunale e del sindaco in ordine alla costituzione in giudizio.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia affidato a terzi, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il Funzionario Responsabile vigila sull’osservanza della relativa Convenzione di affidamento.
Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l’equilibrio economico-finanziario della gestione[8].
Art. 8 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. L’Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
Art. 9 - Dichiarazioni e denunce
1. Tutte le dichiarazioni/comunicazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l’uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Tributi comunale e devono contenere:
ü l’indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale;
ü i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
ü ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
ü la firma per sottoscrizione.
2. La dichiarazione/comunicazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
3. L’Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni/comunicazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero dell’iscrizione a ruolo dei tributi.
Art. 10 - Attività di controllo
1. Il funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L’attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all’incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
5. Ai fini del potenziamento dell’ufficio tributario del comune e per incentivarne l’attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all’ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell’esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all’ammontare dell’evasione recuperata.
Art. 11 - Conoscenza degli atti[9], verifiche, ispezioni
1. L’Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa[10].
2. Salvo casi di necessità e urgenza, l’Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell’Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà seguita anche in presenza di un minore rimborso rispetto a quello richiesto.
3. Nell’ambito delle attività di controllo l’Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria.
Art. 12 - Avvisi di accertamento
1. L’attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull’atto medesimo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39[11] e dell’articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549[12]. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
Art. 13 - Notificazione degli atti
1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006[13] ovvero tramite l’invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall’articolo 2 del D.M. Finanze 8 gennaio 2001[14].
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali.
CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI
Art. 14 - Riscossione ordinaria[15]
1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
b) velocizzino l’acquisizione delle somme riscosse;
c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
Art. 15 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
ü in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639[16];
ü mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602[17], in quanto compatibili, se affidata al concessionario del servizio di riscossione.
2. L’ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.
Art. 16 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento[18]
1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari;
b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l’anno di riferimento;
c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
Art. 17 - Rimessione in termini[19]
1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l’adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.
Art. 18 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
1. Su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 12 mesi per importi fino a € 2.400,00 e di 24 mesi per importi superiori.
2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.
3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l’istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
4. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate bimestrali o trimestrali in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore, entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.
5. Qualora il credito sia superiore a € 10.000, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) l’intero importo deve essere immediatamente versato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
c) il credito non può più essere rateizzato.
7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
ü qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell’adesione all’accertamento;
ü qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
ü qualora il contribuente abbia verso il comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
ü qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
8. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
ü dall’articolo 54 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
ü dall’articolo 48, comma 3, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546[20], per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.
Art. 19 - Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione[21].
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
b) la somma richiesta a rimborso;
c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
d) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento;
e) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell’importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione[22].
5. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni[23] dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso, procede all’esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.
Art. 20 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi
1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133[24], nonché dell’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296[25], la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale vigente al momento.[26].
CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI[27]
Art. 21 - Compensazione
1. E’ ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall’importo dovuto[28]:
- eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione verticale);
- eventuali somme a credito relative ad altri tributi comunali, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti (compensazione orizzontale).
3. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.
Art. 22 - Divieti
1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi[29]:
ü tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
ü tributi riscossi mediante concessionari;
ü intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
ü somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
Art. 23 - Dichiarazione di compensazione
1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
c) l’indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l’indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.
Art. 26 - Controllo delle dichiarazioni
1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.
2. L’avviso di accertamento deve essere notificato entro gli stessi termini previsti per la notifica degli atti di accertamento relativi all’anno di imposta nel quale è stata eseguita la compensazione.
CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI[30]
Art. 25- Criteri generali
1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, iscrizione a ruolo, riscossione o rimborso da parte del comune.
2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell’ente e del vantaggio economico della riscossione.
3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall’obbligo di versamento e l’Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l’importo riferito a ciascun periodo d’imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:
|
Tributo |
Limite[31] |
|
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera)[32] |
€ .6,00 |
|
Tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche |
€. 2,00 |
|
Tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento |
€. 2,00 |
|
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)[33] |
€. 2,00 |
|
Imposta comunale sulla pubblicità permanente |
€. 2,00 |
|
Imposta comunale sulla pubblicità temporanea |
€. 2,00 |
|
Diritto sulle pubbliche affissioni |
€. 2,00 |
2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare.
1. Non si fa luogo all’emissione dell’avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l’importo del credito riferito a ciascun periodo d’imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 15,00.
2. Qualora l’importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta e per ciascun tributo è ridotto a € 10,00.
3. Se l’importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l’intero ammontare.
Art. 28 - Limiti per il recupero di crediti nell’ambito delle procedure concorsuali.
1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l’Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l’opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
ü spese previste per l’attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
ü consistenza della massa attiva;
ü tempi per ottenere il pagamento;
ü profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. E’ considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
a) l’importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 100,00;
b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l’inconsistenza della massa attiva e l’impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L’attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all’accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all’esame del legale rappresentante dell’ente. L’abbandono dell’attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.
1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l’importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:
a) € 15,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d’imposta;
b) € 10,00 per rimborsi spettanti più periodi d’imposta.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l’intero ammontare spettante.
CAPO VI - SANZIONI
1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall’art. 7 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[35], il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall’Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall’Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all’obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell’obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell’autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell’atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.
Art. 31 - Ravvedimento
1. In applicazione della facoltà prevista dall’art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[36] e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all’Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
c) l’importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.
TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Art. 32 - Contenzioso
1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, il comune favorisce, riconoscendone l’utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri comuni mediante una struttura prevista dalla disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l’organizzazione dell’attività processuale.
2. Il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:
a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
b) grado di probabilità della soccombenza dell’ente;
c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l’ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Comunale spetta al Sindaco, la rappresentanza in giudizio dell’ente. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell’ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.
4. E’ compito del funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune valuta l’affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.
Art. 33 - Diritto di interpello[37]
1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa, volto a conoscere anticipatamente l’orientamento dell’Ufficio Tributi e chiarire il comportamento da tenere in ordine alla medesima questione.
Art. 34 - Presentazione dell’istanza di interpello
1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, può inoltrare all’Ufficio Tributi del comune circostanziata e specifica istanza di interpello in carta semplice, riguardante l’applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell’interpello.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche da s