UFFICIO TRIBUTI:
LETTERA ICI
Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 29/3/2007 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale I.C.I. e che lo stesso entra in vigore a partire dall’1/1/2007.
Il predetto regolamento è disponibile sul sito internet del Comune:
www.comune.lama-dei-peligni.ch.it
A norma dell’art.12 del predetto regolamento i versamenti I.C.I. per il Comune di Lama dei Peligni possono essere effettuati:
- versamento tramite conto corrente postale N. 14527667 intestato al Comune di Lama dei Peligni – Proventi I.C.I. – Servizio tesoreria.
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale CARICHIETI – Ag. Lama dei Peligni previa compilazione del medesimo bollettino richiesto per il versamento tramite ccp, senza alcuna spesa.
- tramite modello F24
- sistema bancario
Le scadenze per il pagamento dell’ I.C.I. per l’anno 2007 sono le seguenti:
- 16/06/2007 – 1^ rata del 50% dell’ I.C.I. calcolata sulla somma dell’anno precedente.
- 16/12/2007 – 2^ rata a saldo.
Si comunica altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 29/3/2007:
1) sono state rideterminate le aliquote I.C.I. per l’anno 2007, nel modo seguente:
- Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze......................................................... 4,00‰
(ai sensi art.8, c.1 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3/2007)
(si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria,)
- Aliquota ridotta per abitazioni equiparate ad abitazione principale............................. 4,00‰
(ai sensi art.6, c.1 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3/2007)
a) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori, suoceri, figli, generi o nuore, i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata[1].
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
- Aliquota ordinaria.................................................................................................................................................. 6,50‰
2) sono state rideterminate per l’anno 2007, le seguenti detrazioni:
- Detrazione per abitazione principale............................................................................................. €. 120,00
(ai sensi art.8, c.2 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3/2007)
(con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale)
- Ulteriore detrazione d’imposta ......................................................................................................... €. 130,00
(per abitazione principale di nuclei familiari con presenza di portatore di handicap grave
di cui all’art.4 legge 104/92 – come da art.9 del regolamento I.C.I. approvato con delibera
di C.C. n.3/2007)
- Detrazione d’imposta per abitazioni equiparate ad abitazione principale........... €.120,00
(ai sensi art.6 c.3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.3/2007)
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata[2].
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
· Abitazione principale (comprese le pertinenze secondo quanto stabilito dal regolamento comunale) - aliquota I.C.I. del 4 ‰, con detrazione di €.120,00 (estesa anche alle pertinenze, in numero di una per singola categoria);
· Abitazione secondaria, terreni edificabili ed altro – aliquota I.C.I. 6,5 ‰.
Si comunica altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17/2/2003 è stato approvato il nuovo regolamento comunale I.C.I., con inserimento delle seguenti agevolazioni:
· Aliquota 5 per mille per immobili, destinati ad abitazione principale dei genitori, figli, suoceri, generi o nuore, con residenza anagrafica, senza applicazione di alcuna detrazione
(la sussistenza o decadenza di tale diritto deve essere attestata previa dichiarazione da presentare all’Ufficio tributi del Comune);
· Aumento ad €.250,00 della detrazione per abitazione principale in caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 (la sussistenza di tale requisito deve essere comprovata previa presentazione all’Ufficio tributi del Comune di apposito certificato rilasciato dalla Commissione medica costituita presso la A.S.L. di Lanciano);
L’Ufficio tributi è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Lama dei Peligni 2/4/2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Nicolangelo MADONNA)
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 3 in data 29/3/2007
I N D I C E
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
Art. 2 - Fabbricati di interesse storico e artistico
Art. 3 - Fabbricato parzialmente costruito
Art. 4 - Non edificabilità dei terreni posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
Art. 5 - Aliquote, detrazioni e riduzioni d’imposta
Art. 6 - Abitazione principale
Art. 7 - Pertinenze dell’abitazione principale
Art. 8 - Abitazione a disposizione
Art. 9 - Agevolazioni per condizioni di disagio economico e sociale
Art. 10 - Riduzione per fabbricati inagibili o inabitabili
Art. 11 - Esenzioni
Titolo III – VERSAMENTI, RIMBORSI E DICHIARAZIONI
Art. 12 - Modalità di riscossione dell’imposta
Art. 13 - Versamenti effettuati dai contitolari
Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area
Art. 15 - Dichiarazione
Titolo IV – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Art. 16 - Limitazione del potere di accertamento sulle aree edificabili
Art. 17 - Determinazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabili
Art. 18 - Programmazione attività di controllo
Art. 19 - Compensi incentivanti per il personale addetto all’Ufficio Tributi
Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 - Disposizioni transitorie
Art. 21 - Disposizioni finali
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52, comma 1[1] e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Scopo del presente regolamento consiste nel conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile e la semplificazione degli adempimenti e del procedimento di accertamento nonché attraverso il miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente.
Titolo I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico di cui all’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 secondo il criterio dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75[2], la cui categoria catastale sia diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18.
2. La tariffa d’estimo da assumere per la determinazione della rendita è quella di minore importo tra le tariffe previste nel gruppo catastale A della zona censuaria ove è situato l’immobile. La rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
ART. 3 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO
1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all’imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell’area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
2. Il medesimo criterio previsto al comma 1 si applica anche nel caso di interventi di recupero su porzioni di fabbricati già esistenti.
ART. 4 - NON EDIFICABILITA’ DEI TERRENI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE[3]
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del d.Lgs. n. 504/1992[4], riguardante i terreni considerati non fabbricabili, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale viene riconosciuta alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9[5] e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, a condizione che:
1) il reddito derivante dall’attività agricola sia superiore al 70% del reddito complessivo;
2) la quantità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare sia superiore al 50% del fabbisogno complessivo;
Titolo II – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
ART. 5 - ALIQUOTE, DETRAZIONI E RIDUZIONI D’IMPOSTA
1. Il competente organo comunale, con l’atto di determinazione delle aliquote, oltre alle aliquote ridotte e/o agevolate per i casi previsti dalla normativa generale e dal presente regolamento, determina l’importo delle detrazioni e/o riduzioni d’imposta in aumento rispetto alle previsioni di legge.
ART. 6 - ABITAZIONE PRINCIPALE
1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:
a) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori, suoceri, figli, generi o nuore, i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata[6].
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
2. L’assimilazione all’abitazione principale prevista alla lettera a) del comma 1 opera limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela o affinità ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela o affinità ivi previsto, non beneficiano dell’agevolazione.
3. Per l’ipotesi di cui al comma 1, lettera a) non spetta la detrazione d’imposta per abitazione principale; Per le ipotesi previste al comma 1, lettere b), c) d), e), oltre all’aliquota ridotta viene riconosciuta anche la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale.
4. Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell’aliquota ridotta e/o anche della detrazione d’imposta mediante apposita autocertificazione da presentare l’Ufficio Tributi su moduli dallo stesso predisposti. L’autocertificazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza della seconda rata ICI. Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell’agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I., il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione.
5. L’ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all’agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell’imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
ART. 7 - ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, s’intende per “abitazione a disposizione” (o “seconda casa” o “abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale”) l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:
a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest’ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;
b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste all’articolo 6.
ART. 8 - PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE[7]
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto[8]. L’assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria, alle seguenti condizioni:
a) che la pertinenza, anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unità appartenente al medesimo od altro soggetto;
b) che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell’abitazione nella quale abitualmente dimora e possiede la residenza anagrafica, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza.
2. L’assimilazione di cui al comma precedente consente di beneficiare dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, se deliberata, e di detrarre dall’imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal d.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi di abitazione principale contemplati per espressa previsione di legge o di regolamento.
ART. 9 - AGEVOLAZIONI PER CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 5 è prevista, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del d.Lgs. n. 504/1992[9], un’agevolazione sotto forma di riduzione ovvero di ulteriore detrazione d’imposta per l’abitazione principale, di cui possono usufruire i seguenti soggetti passivi che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale[10]:
- nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave di cui all’art.4 legge 104/92.
2. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire dell’agevolazione dovrà presentare apposita richiesta corredata da certificato rilasciato dall’apposita commissione medica direttamente all’Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell’agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I., il venir meno delle condizioni per l’agevolazione.
3. L’ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all’agevolazione emetterà avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
ART. 10 - RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI[11]
1. La riduzione del 50% dell’imposta di cui all’articolo 8, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457[12];
c) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio Tributi del Comune.
ART. 11 - ESENZIONI
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del d.Lgs. n. 504/1992, si stabilisce che sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, nonché dai consorzi tra enti territoriali ed altri enti individualmente esenti[13], non destinati esclusivamente a compiti istituzionali[14].
2. L’esenzione prevista al punto i), del comma 1, dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992[15], concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati, con esclusione dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, ed a condizione che i predetti enti, oltre che proprietari, siano anche utilizzatori[16].
Titolo III – VERSAMENTI, RIMBORSI E DICHIARAZIONI
ART. 12 - MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA[17]
1. In sostituzione alle modalità di versamento dell’imposta tramite concessionario della riscossione previste dall’articolo 10, comma 3, del d.Lgs. n. 504/92, si stabilisce che i versamenti dell’imposta comunale sugli immobili effettuati in autotassazione ovvero a seguito di provvedimento di accertamento e/o irrogazione sanzioni emesso dal Comune, sono eseguiti mediante[18]:
§ modello F24[19];
§ versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
§ tesoreria comunale;
§ sistema bancario.
2. E’ stabilita in €. 2,00 il limite di imposta per il quale non è dovuto il versamento;
3. E' stabilito in €.15,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, il limite al di sotto del quale non si procede ad accertamento o iscrizione a ruolo, per ciascun anno d’imposta;
4. E’ stabilito in €.15,00 l'importo al di sotto del quale il Comune non provvede a rimborsare al contribuente la maggiore imposta versata per ciascun anno di imposta.
ART. 13 - VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI[20]
1. L’imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992.
2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2007[21] si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell’altro, purché la somma versata corrisponda alla totalità dell’imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.
3. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
ART. 14 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREA[22]
1. E’ riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta versata sulle aree successivamente dichiarate in edificabili a condizione che :
a) l’inedificabilità risulti da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti) ovvero da vincoli permanenti imposti da leggi nazionali o regionali definitivamente approvate;
b) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
c) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui alla lettera a);
d) comunque non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell’area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.
2. L’ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l’intera imposta versata;
b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d’impresa, è rimborsata l’imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell’area già fabbricabile ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5.
3. Sull’importo dell’imposta da rimborsare, determinata ai sensi del comma 2, sono corrisposti gli interessi nella misura legale.
4. L’istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1. Il rimborso compete dalla data dell’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per non più di cinque periodi d’imposta durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
ART. 15 - DICHIARAZIONE
1. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui all’articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, accertata mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, viene soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 10, comma 4, del d.Lgs. n. 504/1992;
2. Resta in ogni caso fermo, per il contribuente, l’obbligo di presentare la dichiarazione nei seguenti casi:
a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis, del d.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
b) presenza di riduzioni d’imposta[23].
Titolo IV – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
ART. 16 - LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO SULLE AREE FABBRICABILI[24]
1. Allo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
4. Qualora il contribuente ravvisi fondati motivi, incidenti in modo sensibilmente negativo sul valore dell’area e reputi opportuno dichiarare un valore inferiore ai valori medi stabiliti dal comune, può comunicare all’Ufficio Tributi del Comune tali motivazioni allegando la relativa documentazione probatoria. In sede di accertamento, prenderà in esame tali motivazioni e verificherà la congruità del valore dichiarato, riservandosi di accettare ovvero rettificare il minor valore attribuito dal contribuente prendendo come riferimento gli effettivi valori di mercato.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEI VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI
1. Spetta alla Giunta Comunale la concreta determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili sulla base dei seguenti criteri:
a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;
b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall’Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;
c) determinazione di valori medi che tengano conto dell’indice di edificabilità e della destinazione d’uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.
2. Al fine della determinazione dei valori medi delle aree fabbricabili la Giunta Comunale può costituire una commissione, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
ART. 18 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DI CONTROLLO
1. All’inizio dell’anno la Giunta Comunale , con l’ausilio del funzionario responsabile del tributo, definisce il programma selettivo dell’attività di controllo da effettuare, stabilendo sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità ed efficienza, le categorie o i gruppi omogenei di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica, tenendo conto degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili e delle capacità operative dell’ufficio Tributi.
ART. 19 - COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO TRIBUTI
1. In relazione al disposto dell’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662[25] e dell’articolo 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997[26], è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell’Ufficio Tributi del Comune.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento di una percentuale pari all’1,5% delle somme complessivamente riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Compete alla Giunta Comunale la regolamentazione, previa contrattazione integrativa decentrata, delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo medesimo.
Titolo V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui al precedente articolo 15, accertata mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, resta fermo, per il contribuente, l’obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 10, comma 4, del d.Lgs. n. 504/1992
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 dalla stessa data è abrogato il precedente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2, in data 17/2/2003, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e negli altri regolamenti comunali, nonché le disposizioni di legge vigenti.
[1] L’articolo 52, comma 1, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) stabilisce che “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”.
[2] L’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente: “Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3, L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata secondo le tariffe d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della sona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.”.
[3] In applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera a), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale consente ai comuni di “stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare”. Si ritiene che la potestà regolamentare prevista dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997 vada intesa in senso restrittivo rispetto alla disposizione generale prevista nell’articolo 58, comma 2, del medesimo decreto, nel senso che con essa il comune può prevedere, oltre a quello dell’iscrizione negli elenchi ex SCAU, ulteriori requisiti che rendano più difficile il verificarsi della finzione giuridica di non edificabilità dei suoli, e non, al contrario, in senso agevolativo. In tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze con circolare n. 296/E in data 31 dicembre 1998. Nell’applicare tale disposizioni occorre avere riguardo anche alle effettive possibilità di verifica da parte del comune in sede di accertamento.
[4] L’articolo 2, comma 1, lettera b) del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è il seguente: “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera”.
[5] L’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), è il seguente:
“11. A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della L. 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della L. 22 novembre 1954, n. 1136. (…)”.
[6] Facoltà prevista dall’articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
[7] Art. 817 del Codice Civile. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha diritto reale sulla medesima.
[8] In applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera d), del d.Lgs. n. 446/1997, il quale consente di “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”. Sul regime delle pertinenze si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 1279/98 del 24 novembre 1998 e la circolare del Ministero delle finanze n. 96/E in data 25 settembre 1999.
[9] L’articolo 8, comma 3, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è il seguente: “A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.”
[10] Individuare le categorie di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale a cui applicare l’agevolazione, di cui si offrono alcune ipotesi di carattere meramente esemplificativo.
[11] In applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera h), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[12] L’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) è il seguente:
31. Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. (…).
[13] Si veda l’articolo 31, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[14] Si veda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[15] L’articolo 7, comma 1, lettera i), del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è il seguente: “Sono esenti dall’imposta: (….) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.” .
[16] Si veda la lettera c) del comma 1 dell’articolo 59 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, come da ultimo sostituito dall’articolo 39, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l’esenzione in oggetto si applica solamente alle attività indicate alla lettera i) “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”. Infine la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 429 del 4 dicembre 2006, ha precisato che l’esenzione a favore degli enti non commerciali spetta a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati per le attività ivi previste, siano anche posseduti dai medesimi enti e che il regolamento comunale non può modificare questa situazione, ma può solamente limitare tale esenzione ai fabbricati.
[17] L’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha abrogato l’articolo 59, comma 1, lettera n), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che dava facoltà ai comuni di stabilire autonome modalità di versamento dell’imposta comunale sugli immobili, in alternativa o in aggiunta al concessionario della riscossione. Tale facoltà resta valida in forza dell’articolo 52, comma 1, del d.Lgs. n. 446/97, relativo alla potestà regolamentare generale del comune, così come chiarito dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio del federalismo fiscale, con nota prot. n. 1184/2007 del 31 gennaio 2007.
[18] Scegliere le modalità di riscossione dell’imposta che si decide di adottare.
[19] Tale modalità è obbligatoria per legge e non può essere eliminata con regolamento. In base all’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti hanno la facoltà di liquidare l’imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di versarla mediante modello F24, a prescindere dalla stipula da parte del Comune della convenzione con l’Agenzia delle entrate.
[20] In applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera i), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[21] Incidendo la norma sul procedimento di accertamento, l’efficacia della disposizione va intesa con riferimento alla data di emissione del provvedimento sanzionatorio e non con riferimento alla data di effettuazione del versamento. Pertanto a decorrere da tale data non potranno più essere emessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni collegate a tale irregolarità, indipendentemente dall’anno di imposizione, e ciò anche in virtù dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 472/1997, che sancisce il principio secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
[22] In applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera f), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[23] Si tratta, a titolo esemplificativo, delle riduzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, per fabbricati inagibili o inabilitabili.
[24] In applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera g), del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
[25] L’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
“57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria”.
[26] L’articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è il seguente:
“p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.”