Comune
di Lama dei Peligni
Provincia di Chieti
ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
ORDINANZA N. 7/06
IL SINDACO
- VISTO l’art. 50 del
Testo Unico enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- VISTO gli articoli
11,12 e 13 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114;
- VISTO la Legge
Regionale 24.07.2006, n. 25;
- VISTO l’art. 36
comma 3 della Legge n. 142 dell’ 8/06/1990;
- RILEVATO che
esigenze locali di carattere turistico impongono orari particolari in
periodi dell’anno in cui l’afflusso turistico è più elevato, principalmente
durante i mesi estivi,
- SENTITE le proposte
avanzate dagli esercenti il commercio a livello locale;
O R D I N A
la seguente regolamentazione
degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al
dettaglio.
Articolo 1 –
SETTORI MERCEOLOGICI
Ai sensi dell’art. 5, comma 1,
del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 ed ai fini dell’orario giornaliero, gli esercizi
commerciali sono divisi nei seguenti SETTORI COMMERCIALI:
A. Settore
Alimentare
B. Settore
non alimentare
Articolo 2 –
ORARIO GIORNALIERO
- Per il Settore A –
Alimentare sono fissati i seguenti limiti giornalieri:
Apertura
Antimeridiana: Ore 07,00 – Chiusura Serale: Ore 22,00
- Per il Settore B – Non
Alimentare sono fissati i seguenti limiti giornalieri:
Apertura
Antimeridiana: Ore 07,00 – Chiusura Serale: Ore 22,00
- Nel rispetto di tali
limiti, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e
chiusura del proprio esercizio non superando in ogni caso il limite delle
13ore giornaliere.
- L’esercente è tenuto a
rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del
proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione,
nonché darne comunicazione scritta al Sindaco.
- I consumatori che al
momento dell’orario di chiusura si trovano all’interno del negozio, possono
essere serviti regolarmente.
Articolo 3 –
CHIUSURA INFRASETTIMANALE
- La chiusura
infrasettimanale (Obbligatoria) dei negozi e delle altre attività
esercenti la vendita al dettaglio è stabilita come segue:
A –
Settore Alimentare
Giorno
di chiusura a scelta: Lunedì mattina o Giovedì pomeriggio;
B –
Settore non Alimentare
Giorno di
chiusura: Giovedì pomeriggio
- Gli esercizi commerciali
ricadenti nel territorio di Lama dei Peligni, possono derogare alla chiusura
per riposo settimanale, nei seguenti giorni e periodi dell’anno:
- Nel periodo compreso
dal 1° Giugno al 30 Settembre;
- Nel periodo compreso
dal 1° Dicembre al 10 Gennaio;
- Nel giorno di chiusura
previsto precedente e in quello successivo alla S. Pasqua
- Nel caso di festività
infrasettimanali;
- Nei periodi di saldi
previsti dalla Normativa Regionale e della C.C.I.A.A. relativamente al
settore non alimentare.
Articolo 4 –
GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE
- Gli esercizi commerciali
ricadenti nel territorio di Lama dei Peligni, possono derogare all’obbligo
della chiusura Domenicale e Festiva nei seguenti giorni e
periodi dell’anno:
- Nel periodo compreso
dal 1° giugno al 30 Settembre;
- Nel periodo compreso
dal 1° Dicembre al 10 Gennaio fatta eccezione dei giorni 25 Dicembre e
1° Gennaio, in cui gli esercizi commerciali dovranno rimanere chiusi per
l’intera giornata;
- Nel lunedì successivo
alla S. Pasqua;
- Nel giorno 20 gennaio
(festa Patronale);
- Nel giorno 1°
Novembre;
- Nel caso di due
festività consecutive si autorizza l’apertura della prima giornata
festiva ad eccezione dei giorni di Natale e Pasqua;
- Nelle giornate di
svolgimento di Fiere e Mercati istituiti ai sensi della Legge
Regionale n. 25 del 24.07.2006 cadenti in giorni Domenicali e festivi.
Articolo 5 –
DISPOSIZIONI SPECIALI
- Le disposizioni della
presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
a) Rivendite di
generi di monopolio;
b) Esercizi di
vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
c) Esercizi di
vendita al dettaglio situati all’interno della stazione ferroviaria;
d) Rivendite di
giornali;
e) Gelaterie e
gastrnomie;
f)
Rosticcerie e pasticcerie;
g) Esercizi
specializzati alla vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio,
mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere
d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e
artigianato locale qualora le attività di vendita siano svolte in maniera
esclusiva e prevalente;
h) Esercizi di
vendita al dettaglio situati all’interno di sale cinematografiche e teatrali;
i) Farmacie,
distributori di carburanti, artigiani.
- In base alle esigenze
dell’utenza può essere autorizzato l’esercizio dell’attività di vendita in
orario notturno esclusivamente ad un numero di esercizi di vicinato. La
deroga può riguardare sia la prescrizione relativa alla fascia oraria (art.
2, comma 1 e 2, della presente ordinanza), sia la prescrizione relativa al
limite delle tredici ore giornaliere (art. 2, comma 3 della presente
ordinanza), o entrambe;
- Gli esercizi commerciali
specializzati nel commercio di dolciumi e caramelle – a richiesta – possono
rimanere aperti la domenica semprechè venga rispettato un giorno di riposo
settimanale ed il limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura.
La presente ordinanza abroga le
precedenti disposizioni comunali in materia e ogni altra disposizione contraria.
Articolo 8 –
DISPOSIZIONI FINALI
- Per le violazioni delle
disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste
dall’art. 22 del D. Lgs. 114/98;
- Gli Agenti di Polizia
Municipale, e gli altri Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale,
IL SINDACO
(Dott. Antonino AMOROSI)