Comune di Lama dei Peligni

Provincia di Chieti

 ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

 

 

ORDINANZA N. 7/06

 

IL SINDACO

 

 

 

O R D I N A

 

 

la  seguente regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

 

Articolo 1 – SETTORI MERCEOLOGICI

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114 ed ai fini dell’orario giornaliero, gli esercizi commerciali sono divisi nei seguenti SETTORI COMMERCIALI:

 

A.     Settore Alimentare

B.     Settore non alimentare

 

Articolo 2 – ORARIO GIORNALIERO

 

  1. Per il Settore A – Alimentare sono fissati i seguenti limiti giornalieri:

Apertura Antimeridiana: Ore 07,00 – Chiusura Serale: Ore 22,00

 

  1. Per il Settore B – Non Alimentare sono fissati i seguenti limiti giornalieri:

Apertura Antimeridiana: Ore 07,00 – Chiusura Serale: Ore 22,00

 

  1. Nel rispetto di tali limiti, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando in ogni caso il limite delle 13ore giornaliere.

 

  1. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, nonché darne comunicazione scritta al Sindaco.

 

  1. I consumatori che al momento dell’orario di chiusura si trovano all’interno del negozio, possono essere serviti regolarmente.

 

 

Articolo 3 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE

 

  1. La chiusura infrasettimanale (Obbligatoria) dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio è stabilita come segue:

 

A – Settore Alimentare

Giorno di chiusura a scelta: Lunedì mattina o Giovedì pomeriggio;

 

B – Settore non Alimentare

Giorno di chiusura: Giovedì pomeriggio

 

  1. Gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio di Lama dei Peligni, possono derogare alla chiusura per riposo settimanale, nei seguenti giorni e periodi dell’anno:

 

Articolo 4 – GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

 

  1. Gli esercizi commerciali ricadenti nel territorio di Lama dei Peligni, possono derogare all’obbligo della chiusura Domenicale e Festiva nei seguenti giorni e periodi dell’anno:

 

Articolo 5 – DISPOSIZIONI SPECIALI

 

  1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

a)      Rivendite di generi di monopolio;

b)      Esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;

c)      Esercizi di vendita al dettaglio situati all’interno della stazione ferroviaria;

d)      Rivendite di giornali;

e)      Gelaterie e gastrnomie;

f)        Rosticcerie e pasticcerie;

g)      Esercizi specializzati alla vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente;

h)      Esercizi di vendita al dettaglio situati all’interno di sale cinematografiche e teatrali;

i)        Farmacie, distributori di carburanti, artigiani.

  1. In base alle esigenze dell’utenza può essere autorizzato l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente ad un numero di esercizi di vicinato. La deroga può riguardare sia la prescrizione relativa alla fascia oraria (art. 2, comma 1 e 2, della presente ordinanza), sia la prescrizione relativa al limite delle tredici ore giornaliere (art. 2, comma 3 della presente ordinanza), o entrambe;

 

  1. Gli esercizi commerciali specializzati nel commercio di dolciumi e caramelle – a richiesta – possono rimanere aperti la domenica semprechè venga rispettato un giorno di riposo settimanale ed il limite massimo di 13 ore giornaliere di apertura.

 

La presente ordinanza abroga le precedenti disposizioni comunali in materia e ogni altra disposizione contraria.

 

Articolo 8 – DISPOSIZIONI FINALI

 

  1. Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 22 del D. Lgs. 114/98;
  2. Gli Agenti di Polizia Municipale, e gli altri Agenti delle Forze dell’Ordine sono incaricati per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale,

 

 

 

                                                                                                          IL SINDACO

                                                                                                 (Dott. Antonino AMOROSI)