UFFICIO TRIBUTI:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
E DELL’ IMPOSTA PUBBLICITA’
E PUBBLICHE AFFISSIONI
(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8 in data 29/3/2007
INDICE
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Capo Primo
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DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 |
Oggetto del regolamento |
Pag. 4 |
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Art. 2 |
Classificazione del comune |
Pag. 4 |
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Art. 3 |
Gestione del servizio |
Pag. 4 |
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Art. 4 |
Funzionario responsabile |
Pag. 5 |
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Capo Secondo
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IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI
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Art. 5 |
Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni |
Pag. 6 |
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Art. 6 |
Quantità degli impianti pubblicitari |
Pag. 6 |
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Art. 7 |
Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni |
Pag. 6 |
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Art. 8 |
Piano generale degli impianti – Criteri |
Pag. 7 |
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Art. 9 |
Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni |
Pag. 7 |
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Art. 10 |
Impianti privati per affissioni dirette |
Pag. 8 |
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Art. 11 |
Spazi o impianti per le affissioni su beni privati |
Pag. 8 |
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Art. 12 |
Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale |
Pag. 8 |
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Capo Terzo
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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ |
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Art. 13 |
Oggetto dell’imposta |
Pag. 9 |
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Art. 14 |
Soggetto passivo dell’imposta |
Pag. 9 |
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Art. 15 |
Soggetto attivo dell’imposta |
Pag. 9 |
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Art. 16 |
Autorizzazione |
Pag. 10 |
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Art. 17 |
Responsabilità, decadenza revoca dell'autorizzazioni |
Pag. 11 |
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Art. 18 |
Domanda e documentazione |
Pag. 11 |
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Art. 19 |
Non necessarietà dell'autorizzazione |
Pag. 12 |
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Art. 20 |
Limitazioni e divieti per l'installazione di pubblicità sulle strade |
Pag. 12 |
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Art. 21 |
Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti |
Pag. 13 |
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Art. 22 |
Materiale pubblicitario abusivo |
Pag. 13 |
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Art. 23 |
Anticipata rimozione o spostamenti dei mezzi pubblicitari |
Pag. 14 |
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Art. 24 |
Obbligo della dichiarazione |
Pag. 14 |
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Art. 25 |
Modalità di applicazione dell’imposta |
Pag. 15 |
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Art. 26 |
Determinazione e calcolo dell’imposta |
Pag. 16 |
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Art. 27 |
Tariffe |
Pag. 17 |
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Art. 28 |
Maggiorazioni di imposta |
Pag. 17 |
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Art. 29 |
Riduzioni dell’imposta |
Pag. 18 |
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Art. 30 |
Pagamento dell’imposta |
Pag. 18 |
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Art. 31 |
Rettifica ed accertamento d’ufficio |
Pag. 18 |
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Art. 32 |
Riscossione coattiva dell’imposta |
Pag. 19 |
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Art. 33 |
Rimborsi |
Pag. 19 |
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Art. 34 |
Esenzioni dall’imposta |
Pag. 19 |
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Art. 35 |
Esclusioni dall’imposta |
Pag. 20 |
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Capo Quarto
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DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
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Art. 36 |
Istituzione e finalità del servizio |
Pag. 21 |
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Art. 37 |
Soggetto passivo |
Pag. 21 |
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Art. 38 |
Modalità per le pubbliche affissioni |
Pag. 21 |
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Art. 39 |
Tariffe |
Pag. 22 |
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Art. 40 |
Riduzioni del diritto |
Pag. 23 |
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Art. 41 |
Pagamento del diritto - Recupero di somme |
Pag. 23 |
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Art. 42 |
Esenzioni dal diritto |
Pag. 23 |
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Capo Quinto
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SANZIONI ED INTERESSI |
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Art. 43 |
Sanzioni tributarie |
Pag. 25 |
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Art. 44 |
Interessi |
Pag. 25 |
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Art. 45 |
Sanzioni amministrative |
Pag. 25 |
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Capo Sesto
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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 46 |
Entrata in vigore |
Pag. 27 |
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Art. 47 |
Norme transitorie |
Pag. 27 |
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Art. 48 |
Norme finali |
Pag.27 |
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Allegato A |
IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI |
Pag. 28 |
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Allegato B |
INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI |
Pag. 29 |
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
· per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
· per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
· per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
Art. 2
Classificazione del Comune
(Art. 2 D.Lgs. 507/93)
1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell’imposta e del diritto, il Comune di Lama dei Peligni ai sensi dell’art. 2 del Decreto appartiene alla V classe.
Art. 3
Gestione del servizio
1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
Art. 4
Funzionario Responsabile
(Art. 11 D.Lgs. 507/93)
1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni
(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)
1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati e descritti nell’allegato A al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.
Art. 6
Quantità degli impianti pubblicitari
(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)
1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nell’allegato B al presente regolamento del quale costituisce parte integrante.
2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.
Art. 7
Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni
1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 1500 unità registrata al 31/12/2005 non deve essere inferiore a mq.18 corrispondenti a mq 12 per ogni mille abitanti).
2. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 500 con la possibilità di un ulteriore incremento del 10%, pari ad una superficie totale di 550 mq.
Art. 8
Piano Generale degli Impianti – Criteri
(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)
Il Piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dal responsabile dell’Ufficio Tributi, dal responsabile dell’Ufficio Tecnico e dal responsabile della Polizia Municipale.
1. Il “Piano Generale degli Impianti” dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio Comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia delle stesso;
b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.
Art. 9
Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni
1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 10 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 90 per cento alle affissioni di natura commerciale.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 10
Impianti privati per affissioni dirette
1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilita nell’allegato B al presente regolamento.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l’esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.
4. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all’art. 16 e seguenti del presente regolamento.
Art. 11
Spazi o impianti per le affissioni su beni privati
1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. L’uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
Art. 12
Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale
(Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)
1. Qualora la pubblicità e/o l’affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Oggetto dell’imposta
(Art. 5 D.Lgs. 507/93)
1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Art. 14
Soggetto passivo dell’imposta
(Art. 6 D.Lgs. 507/93)
1. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 15
Soggetto attivo dell’imposta
1. L’imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l’imposta è dovuta:
a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto;
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l’imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).
Art. 16
Autorizzazione
(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)
1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 19, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.
2.