UFFICIO TRIBUTI:
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 7 in data 29/3/2007
INDICE
|
|
|
|
|
Capo Primo
|
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE |
|
|
Art. 1 |
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione |
Pag. 4 |
|
Art. 2 |
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione |
Pag. 4 |
|
Art. 3 |
Denuncia occupazioni permanenti |
Pag. 5 |
|
Art. 4 |
Concessione e/o autorizzazione |
Pag. 5 |
|
Art. 5 |
Occupazioni d’urgenza |
Pag. 5 |
|
Art. 6 |
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione |
Pag. 6 |
|
Art. 7 |
Decadenza della concessione e/o autorizzazione |
Pag. 6 |
|
Art. 8 |
Revoca della concessione e/o autorizzazione |
Pag. 7 |
|
Art. 9 |
Obblighi del concessionario |
Pag. 7 |
|
Art. 10 |
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive |
Pag. 7 |
|
Art. 11 |
Costruzione gallerie sotterranee |
Pag. 7 |
|
|
|
|
|
Capo Secondo
|
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA |
|
|
Art. 12 |
Classificazione del comune |
Pag. 8 |
|
Art. 13 |
Suddivisione del territorio in categorie |
Pag. 8 |
|
Art. 14 |
Tariffe |
Pag. 8 |
|
Art. 15 |
Soggetti passivi |
Pag. 9 |
|
Art. 16 |
Durata dell’occupazione |
Pag. 9 |
|
Art. 17 |
Criterio di applicazione della tassa |
Pag. 9 |
|
Art. 18 |
Misura dello spazio occupato |
Pag. 10 |
|
Art. 19 |
Passi carrabili e accessi |
Pag. 10 |
|
Art. 20 |
Autovettura per trasporto pubblico o privato |
Pag. 10 |
|
Art. 21 |
Distributori di carburante |
Pag. 10 |
|
Art. 22 |
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi |
Pag. 11 |
|
Art. 23 |
Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento |
Pag. 11 |
|
Art. 24 |
Occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio |
Pag. 11 |
|
Art. 25 |
Maggiorazione della tassa |
Pag. 12 |
|
Art. 26 |
Riduzioni della tassa permanente |
Pag. 12 |
|
Art. 27 |
Passi carrai – affrancazione della tassa |
Pag. 13 |
|
Art. 28 |
Riduzioni della tassa temporanea |
Pag. 13 |
|
Art. 29 |
Esenzioni dalla tassa |
Pag. 14 |
|
Art. 30 |
Esclusioni dalla tassa |
Pag. 14 |
|
Art. 31 |
Sanzioni |
Pag. 15 |
|
Art. 32 |
Versamento della tassa |
Pag. 15 |
|
Art. 33 |
Rimborsi |
Pag. 16 |
|
Art. 34 |
Ruoli coattivi |
Pag. 16 |
|
|
|
|
|
Capo Terzo
|
PUBBLICITA’ - ENTRATA IN VIGORE |
|
|
Art. 35 |
Pubblicità |
Pag. 17 |
|
Art. 36 |
Norma transitoria |
Pag. 17 |
|
Art.37 |
Norme finali |
|
|
Art. 38 |
Entrata in vigore |
Pag. 17 |

È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonchè la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonchè a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull' istanza.
Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 15 dalla domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 3 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti
Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.
Art. 4
Concessione e/o autorizzazione
Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
La competente autorità Comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 15 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
Art. 5
Occupazioni d'urgenza
Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.
In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dare immediata, e comunque non oltre le 12 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all’Ufficio Comunale al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
c) presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.
L’Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.
Art. 6
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.
Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
Art. 7
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
· Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
· La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
· L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
· Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
Art. 8
Revoca della concessione e/o autorizzazione
La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.
In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
Art. 9
Obblighi del concessionario
Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
Art. 10
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche è assegnato da parte dell’Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell’area occupata. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
Art. 11
Costruzione gallerie sotterranee
Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art 47 del decreto legislativo n.507/93, impone un contributo pari al 20% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507 e del Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/1993.
Classificazione del Comune
Ai sensi dell'art. 43 comma 1, il Comune di Lama dei Peligni, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe
Art. 13
Suddivisione del territorio in categorie
In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune/Provincia di Lama dei Peligni si suddivide in n. Due categorie, così individuate:
- Categoria 1 – Centro Urbano
- Categoria 2 – Contrada Corpi Santi, Contrada Colle Santa Croce, Contrada Fonte Rossi, Contrada Vaccarda, Contrada Piani Marini, Contrada Sant’Eramo, Contrada Casino Di Renzo, Case sparse.
Art. 14
Tariffe
Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.
Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,077, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
Art. 15
Soggetti passivi
Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Art. 16
Durata dell'occupazione
Ai sensi dell'art. 42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
Art. 17
Criterio di applicazione della tassa
La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle Due categorie di cui all'art. 13.
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe deliberate dalla Giunta, in ordine alle varie categorie ed alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
Art. 18
Misura dello spazio occupato
La tassa è commisurata all’effettiva superficie occupata risultante dall'autorizzazione e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, poste nella medesima area di riferimento concernenti occupazioni dello stesso soggetto passivo, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato o lineare superiore.
L'area di riferimento è quella del fabbricato o isolato interessato da una o più occupazioni dello stesso soggetto passivo della tassa.
Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
Art. 19
Passi carrabili e accessi
La superficie dei passi carrabili di cui al comma 5 dell'articolo 44 e quella degli accessi di cui al comma 8 dello stesso articolo, ai fini della quantificazione della superficie convenzionale tassabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo o accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
Art. 20
Autovetture per trasporto pubblico o privato
Ai sensi dell'art. 44 comma 12 del Dlgs. 507/93 e del comma 63 - lettera "b" - dell'art. 3 della legge 549/95, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
La tassa complessiva dovuta per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.
Analogo criterio è adottato in caso di occupazione con autovetture adibite a trasporto privato per le aree espressamente destinate dal Comune.
Art. 21
Distributori di carburante
La tassa per i distributori di carburante stabilita in base alla tariffa deliberata, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.
Art. 22
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale.
Art. 23
Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento
Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
La tassa, con i criteri e le misure dello spazio occupato di cui ai precedenti artt. 18 e 19, si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
1. fino a 12 ore - riduzione del 30% per cento della tariffa base;
2. oltre le 12 ore e fino a 24 ore - riduzione del 10% per cento della tariffa base;
Per le occupazioni temporanee si applica:
1. fino a 14 giorni tariffa intera;
2. oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20 per cento di riduzione;
3. oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.
Art. 24
Occupazione realizzate con cavi condutture ed impianti da aziende erogatrici di pubblico servizio
La tassa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è stabilito forfettariamente in € .0 ,774 per utenza ed è commisurata al numero complessivo delle utenze riferite al 31.12 dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT rilevati al 31.12 dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare complessivo della tassa dovuta non può essere inferiore a € 516,45. La medesima misura di tariffa annua è dovuta dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
Art. 25
Maggiorazioni della tassa
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito orginariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
Ai sensi dell'art. 45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.
Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del maggiorata del 30%.
Art. 26
Riduzioni della tassa permanente
In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
1. Ai sensi dell' art. 42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 1, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c, la tariffa è ridotta del 30%;
3. Ai sensi dell'art 44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5. Ai sensi dell'art. 44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Ai sensi dell'art. 44 comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo comma dell'art. 28 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
7. Ai sensi dell’art. 44 comma 9, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Ai sensi dell'art. 44 comma 10, per i passi carrai di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30%.
Art. 27
Passi carrai- affrancazione dalla tassa
La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
Art. 28
Riduzioni tassa temporanea
1. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70% per cento;
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
4. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
5. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50% per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50 per cento.
8. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.
Art. 29
Esenzione dalla tassa
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15/11/1993 n. 507:
1. occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all’art. 87 comma 1 lett. c. D.P.R. n. 917/86 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
2. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonchè le aste delle bandiere.
3. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
4. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
5. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
6. Le occupazioni di aree cimiteriali.
7. Gli accessi carrabili e le aree di sosta destinati ai soggetti portatori di handicap.
Sono altresì esonerati, ai sensi del comma 67 - art. 3 della legge 549/95, dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
Art. 30
Esclusione dalla tassa
Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al demanio statale.
Ai sensi dell'art 42 comma 4 del D.Lgs. 507/93, così come indicato dalla legge 549 del 28/12/1995 comma 59 articolo 3, non si fa luogo alla tassazione, eccettuato il caso di cumulabilità di superficie di cui all'articolo 18, delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
Ai sensi del comma 62 dell'art. 3 della Legge 549/95, la tassa non si applica per occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi"
Ai sensi dell'art. 3 lett. b) del comma 63 della Legge 549 del 28/12/1995, sono esonerate dalla tassa le aree permanentemente destinate a parcheggio a pagamento su cui viene corrisposto il canone di concessione.